Art. 10

Cooperazione transnazionale

In vigore dal 17 dic 2013
Cooperazione transnazionale 1.   Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale coinvolge i partner di almeno due Stati membri. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri con un unico programma operativo sostenuto dall'FSE o un unico programma operativo multifondo, in casi debitamente giustificati e tenendo conto del principio di proporzionalità, possono scegliere in via eccezionale di non sostenere azioni di cooperazione transnazionale. 3.   Gli Stati membri, in cooperazione con i relativi partner, possono selezionare i temi per la cooperazione transnazionale tra quelli compresi in un elenco di temi comuni proposto dalla Commissione e approvato dal comitato di cui all' o selezionare altri temi corrispondenti alle loro esigenze specifiche. 4.   La Commissione agevola la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi comuni dell'elenco di cui al paragrafo 3 e, se del caso, altri temi selezionati dagli Stati membri, attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestisce in particolare una piattaforma a livello dell'Unione al fine di facilitare l'istituzione di partenariati transnazionali, gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la condivisione in rete, nonché la capitalizzazione e la diffusione dei risultati di maggior rilievo. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché approcci metodologici comuni per la sorveglianza e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1304:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo