Art. 25
Comitato di cui all'articolo 163 TFUE
In vigore dal 17 dic 2013
Comitato di cui all'articolo 163 TFUE
1. La Commissione è assistita da un comitato (il "comitato FSE") istituito ai sensi dell'articolo 163 TFUE.
2. Il membro della Commissione incaricato della presidenza del comitato FSE può delegare tale funzione a un alto funzionario della Commissione. Le funzioni di segreteria del comitato FSE sono espletate dalla Commissione.
3. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.
4. Il comitato FSE comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello dell'Unione.
5. Il comitato FSE può invitare alle proprie riunioni rappresentanti senza diritto di voto della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti nonché rappresentanti senza diritto di voto delle pertinenti organizzazioni della società civile, se l'ordine del giorno della riunione richiede la loro partecipazione.
6. Il comitato FSE:
a)
è consultato sui progetti di decisioni della Commissione relativi ai programmi operativi e alla programmazione in caso di contributo dell'FSE;
b)
è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo dell'FSE, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano l'FSE;
c)
approva l'elenco dei temi comuni per la cooperazione transnazionale di cui all', paragrafo 3.
7. Il comitato FSE può fornire pareri su:
a)
questioni connesse al contributo dell'FSE all'attuazione della strategia Europa 2020;
b)
questioni concernenti il regolamento (UE) n. 1303/2013 pertinenti per l'FSE;
c)
questioni connesse all'FSE a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 6.
8. I pareri del comitato FSE sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo per informazione. La Commissione informa il comitato FSE del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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