Art. 7

Promozione della parità tra uomini e donne

In vigore dal 17 dic 2013
Promozione della parità tra uomini e donne Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne mediante l'integrazione di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante la preparazione, l'esecuzione, la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione dei programmi operativi. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche nell'ambito di tutte le priorità di investimento indicate all' e, in particolare, all', paragrafo 1, lettera a), punto iv), del presente regolamento, al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di lottare contro la femminilizzazione della povertà, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro e di lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e nella formazione, e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini.
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