Art. 5

Indicatori

In vigore dal 17 dic 2013
Indicatori 1.   Gli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del presente regolamento e, se del caso, gli indicatori specifici di ciascun programma sono utilizzati conformemente all', paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti gli indicatori comuni di output e di risultato sono comunicati per tutte le priorità di investimento. Gli indicatori di risultato di cui all'allegato II del presente regolamento sono comunicati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Se del caso, i dati sono disaggregati per genere. Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023. Gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti. Per detti indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023, i valori di base sono fissati utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. Gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. 2.   In aggiunta al paragrafo 1, gli indicatori di risultato definiti nell'allegato II del presente regolamento sono utilizzati per tutte le operazioni sostenute nell'ambito della priorità di investimento di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii), per l'attuazione dell'IOG. Tutti gli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento sono collegati a un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023 e a un valore di base. 3.   Unitamente alle relazioni annuali di attuazione, ogni autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascun asse prioritario suddivisi per priorità d'investimento. I dati sono presentati per categorie d'intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per indicatori di output e di risultato. In deroga all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati trasmessi per gli indicatori di output e di risultato si riferiscono ai valori per operazioni attuate parzialmente o integralmente.
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