Art. 65

Ammissibilità

In vigore dal 17 dic 2013
Ammissibilità 1.   L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi. 2.   Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1o gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022. 3.   In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1o settembre 2013. 4.   Nel caso di costi rimborsati a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. 5.   In deroga al paragrafo 4, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1o settembre 2013. 6.   Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. 7.   Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'. 8.   Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l', paragrafi da 1 a 6. Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili. Il presente paragrafo non si applica: a) all'assistenza tecnica; b) agli strumenti finanziari; c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale; d) ai premi; e) alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato; f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette; g) alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette; h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi di sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR; o i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50 000 EUR. Ai fini del presente articolo e dell', qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione. 9.   La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell', paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma. Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma. 10.   In deroga al paragrafo 9, le procedure specifiche relative alla data di inizio dell'ammissibilità possono essere stabilite nel regolamento FEASR. 11.   Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.
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Ammissibilità (Art. 65 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo