Art. 63
Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP
In vigore dal 17 dic 2013
Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP
1. In relazione a operazioni PPP e in deroga all', punto 10), un beneficiario può essere:
a)
l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o
b)
un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.
2. L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione PPP può proporre che il partner privato, da selezionare previa approvazione dell'operazione, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.
3. Il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione. In tal caso il partner privato o l'organismo di diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità.
5. La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 del presente articolo e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
Storico versioni
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