Art. 64

Sostegno alle operazioni PPP

In vigore dal 17 dic 2013
Sostegno alle operazioni PPP 1.   Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all', paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una richiesta di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni: a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato; b) l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione. 2.   I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una richiesta di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario. 3.   I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.
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Sostegno alle operazioni PPP (Art. 64 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo