Art. 3

Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione Ove, conformemente all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.
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