Art. 29
Procedura di adozione dei programmi
In vigore dal 17 dic 2013
Procedura di adozione dei programmi
1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato, tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell', paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell', paragrafo 4, TFUE, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.
2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all', secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e dei programmi dedicati di cui all', paragrafo 4, primo comma, lettera b) del presente regolamento con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omesso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione di tali programmi dedicati.
3. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.
4. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima del 1o gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato.
In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all', secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all', paragrafo 4, primo comma,lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.
Storico versioni
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