Art. 121

Modulazione dei tassi di cofinanziamento

In vigore dal 17 dic 2013
Modulazione dei tassi di cofinanziamento Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue: 1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare; 2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga"; 3) tasso di mobilitazione di risorse private; 4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue: a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma; b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro; c) zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica; d) inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.
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Modulazione dei tassi di cofinanziamento (Art. 121 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo