Art. 121
Modulazione dei tassi di cofinanziamento
In vigore dal 17 dic 2013
Modulazione dei tassi di cofinanziamento
Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:
1)
importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;
2)
tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
3)
tasso di mobilitazione di risorse private;
4)
copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
a)
Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
b)
zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
c)
zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica;
d)
inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.
Storico versioni
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