Art. 120

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

In vigore dal 17 dic 2013
Determinazione dei tassi di cofinanziamento 1.   La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo. 2.   Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi: a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o b) alla spesa pubblica ammissibile. 3.   Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare: a) l'85 % per il Fondo di coesione; b) l'85 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 % della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell', paragrafo 1, lettera e), e dell', paragrafo 2, del regolamento CTE; c) l'80 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1083/2006 che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013; d) il 60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c); e) il 50 % per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c). Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2017 il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non è superiore all'85 %. La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secodo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016. Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85 % Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo. 4.   Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell', paragrafo 1, lettera e), non supera il 50 % per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994. 5.   Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo. 6.   La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile. 7.   Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilito a tal fine un asse prioritario separato, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.
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Determinazione dei tassi di cofinanziamento (Art. 120 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo