Art. 119
Assistenza tecnica degli Stati membri
In vigore dal 17 dic 2013
Assistenza tecnica degli Stati membri
1. L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4 % dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.
La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.
2. Ogni fondo può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi. Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10 % della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.
3. In deroga all', paragrafi 1 e 2, le operazioni di assistenza tecnica possono essere attuate al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che le operazioni siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.
4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica relativi a più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.
5. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non supera 1 000 000 000 EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6 % dell'importo totale o 50 000 000 EUR, se questo è inferiore.
6. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.
Storico versioni
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