Art. 117
Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti
In vigore dal 17 dic 2013
Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti
1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.
2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, ove tale rete esista, della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato XII e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.
3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.
4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.
Storico versioni
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