Art. 31

Partecipazione della BEI

In vigore dal 17 dic 2013
Partecipazione della BEI 1.   Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e PPP. 2.   La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi. 3.   La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare. 4.   Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contribuiti del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.
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Partecipazione della BEI (Art. 31 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo