Art. 25

Gestione dell'assistenza tecnica per Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

In vigore dal 17 dic 2013
Gestione dell'assistenza tecnica per Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio 1.   Su richiesta di uno Stato membro con temporanee difficoltà di bilancio che soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 1, una quota delle risorse previste all' e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo, può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell', paragrafo 1, terzo comma, lettera k), con gestione diretta o indiretta. 2.   Le risorse di cui al paragrafo 1 sono addizionali rispetto agli importi stabiliti in conformità dei massimali fissati nelle norme specifiche di ciascun Fondo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Se nelle norme specifiche di ciascun Fondo è fissato un massimale per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, ai fini del calcolo di detto massimale, nello stesso è compreso l'importo da trasferire. 3.   Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 2 per l'anno di calendario in cui soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 1, entro il 31 gennaio dell'anno in cui è fatto il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell', paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione. Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 1, il 1o gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
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Gestione dell'assistenza tecnica per Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio (Art. 25 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo