Art. 12
Meccanismo temporaneo di gestione del mercato nel settore dello zucchero
In vigore dal 16 dic 2013
Meccanismo temporaneo di gestione del mercato nel settore dello zucchero
Per garantire un approvvigionamento sufficiente ed equilibrato di zucchero al mercato dell'Unione, fino al termine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2016/17 il 30 settembre 2017, nonostante l'articolo 142 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può, per i quantitativi e il tempo necessari, applicare temporaneamente mediante atti di esecuzione un prelievo sulle eccedenze per la produzione fuori quota di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento.
La Commissione fissa l'importo di tale prelievo mediante atti di esecuzione.
Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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