Art. 10

Adeguamento delle quote nazionali di zucchero

In vigore dal 16 dic 2013
Adeguamento delle quote nazionali di zucchero A norma dell'articolo 43, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio può, su proposta della Commissione, adeguare le quote di cui all'allegato XII del regolamento (UE) n. 1308/2013 risultanti da eventuali decisioni degli Stati membri adottate conformemente all'articolo 138 del suddetto regolamento.
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