Art. 8

Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero

In vigore dal 16 dic 2013
Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero La restituzione alla produzione dei prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in base: a) ai costi derivanti dall'utilizzo di zucchero importato che l'industria avrebbe dovuto sostenere in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale e b) al prezzo dello zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su questo mercato, alla soglia di riferimento dello zucchero fissato all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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