Art. 6

Aiuto per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini

In vigore dal 16 dic 2013
Aiuto per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini 1.   L'aiuto dell'Unione per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno di scuola. 2.   L'aiuto dell'Unione è pari a 18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano gli importi dell'aiuto per i prodotti lattiero-caseari ammissibili diversi dal latte, in base, in particolare, ai componenti del latte nel prodotto in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1370:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo