Art. 4

Aiuto all’ammasso privato

In vigore dal 16 dic 2013
Aiuto all’ammasso privato 1.   Per stabilire l'importo dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013 è avviata una procedura di gara per un periodo limitato oppure l'aiuto è fissato in anticipo, qualora l'aiuto sia concesso conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento. L'aiuto può essere fissato per Stato membro o regione di uno Stato membro. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione: a) nei casi in cui si applica la procedura di gara, che stabiliscono l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato: b) qualora l'aiuto sia fissato in anticipo, che fissano l'importo dell'aiuto in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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