Art. 14
Misure specifiche per le restituzioni all'esportazione per cereali e riso
In vigore dal 16 dic 2013
Misure specifiche per le restituzioni all'esportazione per cereali e riso
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che fissano un importo correttivo applicabile alle restituzioni all'esportazione fissate per i settori dei cereali e del riso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui 15, paragrafo 2.
Se necessario al fine di garantire una risposta rapida alle mutevoli situazioni di mercato, la Commissione può adottare atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2, che modificano tali importi correttivi.
La Commissione può applicare le disposizioni del presente paragrafo ai prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci trasformate in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 (5).
2. Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale periodo, si applica la restituzione all'esportazione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione effettuata nell'ultimo mese della campagna precedente.
3. La restituzione per prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, stabilita in conformità all'articolo 199, paragrafo 2, di tale regolamento, può essere adeguata dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, in funzione di eventuali cambiamenti nel livello del prezzo d'intervento.
Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché ai prodotti di cui a tale allegato, parte I, esportati sotto forma di merci trasformate in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009. In tal caso, mediante atti di esecuzione la Commissione corregge l'adeguamento di cui al primo comma del presente paragrafo applicando un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare le merci esportate.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni
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