Art. 13

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

In vigore dal 16 dic 2013
Fissazione delle restituzioni all'esportazione 1.   Alle condizioni stabilite all'articolo 196 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e come previsto all'articolo 198 di tale regolamento, la Commissione può adottare atti di esecuzione che fissano le restituzioni all'esportazione: a) a intervalli regolari, per i prodotti di cui alla lista dell'articolo 196, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) mediante gara per i cereali, il riso, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2 del presente regolamento. 2.   Le restituzioni all'esportazione per un prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti: a) la situazione e le prospettive di evoluzione: i) dei prezzi del prodotto in questione e della sua disponibilità sul mercato dell'Unione, ii) dei prezzi di tale prodotto sul mercato mondiale; b) gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato, che sono quelli di garantire l'equilibrio e lo sviluppo naturale dei prezzi e degli scambi su tale mercato; c) la necessità di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato dell'Unione; d) l'aspetto economico delle esportazioni previste; e) i limiti che derivano dagli accordi internazionali conclusi a norma del trattato; f) la necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base dell'Unione nella produzione di merci trasformate destinate all'esportazione verso i paesi terzi e l'utilizzazione di prodotti di tali paesi importati in regime di perfezionamento; g) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati dell'Unione fino ai porti o altri luoghi di esportazione dell'Unione, nonché le spese di resa ai paesi di destinazione; h) la domanda sul mercato dell'Unione; i) con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nell'Unione e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nell'Unione i prodotti di tali settori. 3.   Se necessario al fine di garantire una risposta rapida alle mutevoli situazioni di mercato, l'importo della restituzione può essere adeguato dalla Commissione mediante atti di esecuzione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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