Art. 7

Procedure di attuazione dettagliate

In vigore dal 13 dic 2013
Procedure di attuazione dettagliate Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, procedure di attuazione dettagliate per il programma Ignalina per tutta la durata del programma, secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Tali atti di esecuzione definiscono in maggiore dettaglio, in relazione a tale programma, gli obiettivi, i risultati attesi, le tappe principali, i termini e i relativi indicatori di prestazione per il programma Ignalina. Essi contengono altresì il piano di disattivazione dettagliato e rivisto di cui all', paragrafo 1, lettera c), che serve da base per il monitoraggio dei progressi e del tempestivo conseguimento dei risultati attesi.
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Procedure di attuazione dettagliate (Art. 7 Regolamento (UE) 2013/1369) — Testo vigente | Portale Normativo