Art. 9

Valutazione intermedia

In vigore dal 13 dic 2013
Valutazione intermedia 1.   Entro il 31 dicembre 2017 è redatta dalla Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure relative ai programma Ignalina, a livello di risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto per l'Unione, al fine dell'adozione di una decisione che modifica o sospende le misure. La valutazione esamina inoltre la possibilità di modificare gli obiettivi specifici e le procedure di attuazione dettagliate di cui rispettivamente all', paragrafo 2, e all'. 2.   La valutazione intermedia tiene conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all', paragrafo 2. 3.   La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 1.
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Valutazione intermedia (Art. 9 Regolamento (UE) 2013/1369) — Testo vigente | Portale Normativo