Art. 10

Valutazione finale

In vigore dal 13 dic 2013
Valutazione finale 1.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, effettua una valutazione ex-post dell'efficacia ed efficienza del programma Ignalina nonché dell'efficacia delle misure finanziate in termini di impatto, uso delle risorse e valore aggiunto per l'Unione. 2.   La valutazione finale tiene conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all', paragrafo 2. 3.   La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 1.
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Valutazione finale (Art. 10 Regolamento (UE) 2013/1369) — Testo vigente | Portale Normativo