Art. 6

Programmi di lavoro annuali

In vigore dal 13 dic 2013
Programmi di lavoro annuali 1.   All'inizio di ogni la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un programma di lavoro annuale per il programma Ignalina che definisce obiettivi, risultati attesi, indicatori di prestazione correlati e termini per l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni impegno finanziario annuale, conformemente alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Alla fine di ogni la Commissione redige una relazione sui lavori realizzati negli anni precedenti. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l'adozione del prossimo programma di lavoro annuale.
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