Art. 4

Condizionalità ex ante

In vigore dal 13 dic 2013
Condizionalità ex ante 1.   Entro il 1o gennaio 2014 la Lituania adotta misure appropriate per soddisfare le seguenti condizionalità ex ante: a) rispettare l'acquis del trattato Euratom nel settore della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda il recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2009/71/Euratom e della direttiva 2011/70/Euratom; b) definire in un quadro nazionale un piano di finanziamento che individui la totalità dei costi e le previste fonti di finanziamento, necessarie per il completamento della disattivazione dei reattori nucleari in condizioni di sicurezza, compresa la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità del presente regolamento; c) presentare alla Commissione un piano di smantellamento dettagliato riveduto ripartito in dettaglio per attività di disattivazione, comprendente un calendario e strutture di costi corrispondenti in base a uno standard riconosciuto a livello internazionale per la valutazione dei costi di disattivazione. 2.   La Lituania fornisce alla Commissione le informazioni necessarie sul soddisfacimento delle condizionalità di cui al paragrafo 1 al più tardi entro il periodo dell'impegno di bilancio nel 2014. 3.   La Commissione valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 durante la preparazione del programma annuale di lavoro 2014 di cui all', paragrafo 1. Se la Commissione esprime il parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE relativo al mancato rispetto della condizionalità ex ante di cui al paragrafo 1, lettera a), o se le condizionalità ex ante di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), non sono soddisfatte in misura sufficiente, una decisione di sospensione della totalità o di parte dell'assistenza finanziaria dell'Unione è presa conformemente alla procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Tale decisione si riflette nell'adozione del programma annuale di lavoro per il 2014. L'ammontare dell'assistenza sospesa è definito secondo criteri riportai nell'atto di esecuzione di cui all'.
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