Art. 3

Bilancio

In vigore dal 13 dic 2013
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma Ignalina per il periodo compreso dal 2014 al 2020 è fissata a 229 629 000 EUR a prezzi correnti. Il regolamento non pregiudica in alcun modo gli impegni finanziari nell'ambito dei futuri quadri finanziari pluriennali. 2.   La Commissione esamina i risultati del programma Ignalina e valuta i progressi dello stesso in relazione alle tappe principali e ai termini di cui all' entro la fine del 2017 nell'ambito della valutazione intermedia di cui all'. Sulla base dei risultati di tale valutazione, l'importo degli stanziamenti assegnati al programma Ignalina, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione dei fondi tra il programma Ignalina e i programmi Kozloduy e Bohunice secondo quanto stabilito nel regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio (8) possono essere riveduti per tener conto dei progressi compiuti nell'attuazione di tali programmi e per garantire che la programmazione e l'assegnazione delle risorse siano basate sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali. 3.   La dotazione finanziaria del programma Ignalina può anche essere utilizzata a copertura di spese sostenute a fronte delle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione necessarie per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi. Può essere in particolare utilizzata per le spese legate a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del presente regolamento, e per le spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma Ignalina. La dotazione finanziaria del programma Ignalina può anche coprire le spese per assistenza tecnica e amministrativa necessarie per garantire la transizione fra tale programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1990/2006.
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