Art. 10

Priorità generali

In vigore dal 11 dic 2013
Priorità generali 1.   Nello sviluppo della rete globale, si dà priorità generale alle misure necessarie per: a) garantire una migliore accessibilità e connettività per tutte le regioni dell'Unione tenendo nel contempo conto del caso specifico delle isole, delle reti isolate, e delle regioni scarsamente popolate, periferiche e ultraperiferiche; b) garantire un livello ottimale di integrazione dei modi di trasporto e di interoperabilità tra gli stessi; c) realizzare i collegamenti mancanti e eliminare le strozzature, in particolare nelle tratte transfrontaliere; d) promuovere l'utilizzo efficiente e sostenibile dell'infrastruttura e, ove necessario, aumentare la capacità; e) migliorare o mantenere la qualità dell'infrastruttura sotto il profilo della sicurezza, della protezione, dell'efficienza, della resilienza alle condizioni climatiche e, ove opportuno, alle calamità, delle prestazioni ambientali, delle condizioni sociali, dell'accessibilità per tutti gli utenti, in particolare le persone anziane, le persone a mobilità ridotta e i passeggeri disabili, nonché della qualità dei servizi e della continuità dei flussi di traffico; f) realizzare e installare applicazioni telematiche e promuovere uno sviluppo tecnologico innovativo. 2.   Al fine di integrare le misure di cui al paragrafo 1, è dedicata un'attenzione particolare alle misure necessarie per: a) garantire la sicurezza dei combustibili grazie a una maggiore efficienza energetica e promuovere l'utilizzo di fonti energetiche e sistemi di propulsione alternativi e in particolare a basse o a zero emissioni di carbonio; b) la mitigazione dell'esposizione delle aree urbane agli effetti nocivi dei trasporti ferroviari e stradali in transito; c) rimuovere gli ostacoli tecnici e amministrativi, in particolare quelli relativi all'interoperabilità della rete transeuropea di trasporti e alla concorrenza.
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Priorità generali (Art. 10 Regolamento (UE) 2013/1315) — Testo vigente | Portale Normativo