Art. 8

Cooperazione con paesi terzi

In vigore dal 11 dic 2013
Cooperazione con paesi terzi 1.   L'Unione può sostenere, anche finanziariamente, progetti di interesse comune per collegare la rete transeuropea dei trasporti alle reti infrastrutturali dei paesi vicini nella misura in cui tali progetti: a) collegano la rete centrale ai punti di attraversamento della frontiera e riguardano l'infrastruttura necessaria per garantire la fluidità del flusso di traffico, delle verifiche di frontiera, della sorveglianza di frontiera e delle altre procedure di controllo di frontiera; b) garantiscono il collegamento fra la rete centrale e le reti dei trasporti dei paesi terzi, con l’obiettivo di maggior crescita economica e competitività; c) completano le infrastrutture di trasporto dei paesi terzi che fungono da collegamento fra sezioni della rete centrale situate nell'Unione; d) realizzano sistemi di gestione del traffico in quei paesi; e) promuovono il trasporto marittimo e le autostrade del mare escludendo il sostegno finanziario ai porti dei paesi terzi; f) facilitano il trasporto per vie navigabili interne con i paesi terzi. Tali progetti incrementano la capacità o l'utilità della rete transeuropea dei trasporti in uno o più Stati membri. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione può cooperare con paesi terzi per promuovere altri progetti, senza fornire sostegno finanziario, nella misura in cui tali progetti sono volti a: a) promuovere l'interoperabilità tra la rete transeuropea dei trasporti e le reti dei paesi terzi; b) promuovere l'estensione della politica della rete transeuropea dei trasporti ai paesi terzi; c) facilitare il trasporto aereo con i paesi terzi, al fine di promuovere una crescita economica e una competitività efficienti e sostenibili, anche mediante l'ampliamento del cielo unico europeo e una migliore cooperazione nella gestione del traffico aereo; d) facilitare il trasporto marittimo e promuovere le autostrade del mare con i paesi terzi. 3.   I progetti di cui al paragrafo 2, lettere a) e d), devono essere conformi alle pertinenti disposizioni del capo II. 4.   L'allegato III contiene mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti estese a specifici paesi vicini. 5.   L'Unione può utilizzare con i paesi vicini gli esistenti strumenti finanziari e di coordinamento, o può istituirne di nuovi da utilizzare, come il fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF) o lo strumento di assistenza preadesione (IPA) per la promozione di progetti di interesse comune. 6.   Le disposizioni del presente articolo sono soggette alle pertinenti procedure relative agli accordi internazionali di cui all'articolo 218 TFUE.
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Cooperazione con paesi terzi (Art. 8 Regolamento (UE) 2013/1315) — Testo vigente | Portale Normativo