Art. 12
Requisiti concernenti l'infrastruttura di trasporto
In vigore dal 11 dic 2013
Requisiti concernenti l'infrastruttura di trasporto
1. I terminali merci sono collegati con l'infrastruttura stradale o, ove possibile, con l'infrastruttura delle vie navigabili interne della rete globale.
2. Gli Stati membri garantiscono che l'infrastruttura ferroviaria:
a)
fatta eccezione per le reti isolate, sia dotata del sistema ERTMS;
b)
sia conforme alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e alle sue misure di attuazione, allo scopo di assicurare l'interoperabilità della rete globale;
c)
sia conforme ai requisiti della STI adottati a norma dell' della direttiva 2008/57/CE, tranne quando ciò sia consentito dalla pertinente STI o nell'ambito della procedura di cui all' della direttiva 2008/57/CE;
d)
fatta eccezione per le reti isolate, sia completamente elettrificata, sia in termini di binari che di linea e, nella misura necessaria alla circolazione dei treni elettrici, dei binari di manovra;
e)
sia conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), per quanto attiene l'accesso agli scali merci.
3. Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione concede esenzioni per i requisiti che vanno al di là di quelli previsti dalla direttiva 2008/57/CE riguardo all'ERTMS e all'elettrificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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