Art. 9

Disposizioni generali

In vigore dal 11 dic 2013
Disposizioni generali 1.   La rete globale: a) è specificata nelle mappe e negli elenchi di cui di cui all'allegato I e alla parte 2 dell'allegato II; b) è ulteriormente specificata attraverso la descrizione dei componenti dell'infrastruttura; c) soddisfa i requisiti relativi alle infrastrutture di trasporto stabiliti nel presente capo; d) costituisce la base per l'individuazione di progetti di interesse comune; e) tiene conto dei limiti fisici e delle particolarità topografiche delle infrastrutture di trasporto degli Stati membri quali individuati nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI). 2.   Gli Stati membri compiono ogni possibile sforzo allo scopo di completare la rete globale e conformarsi alle pertinenti disposizioni del presente capo entro il 31 dicembre 2050.
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Disposizioni generali (Art. 9 Regolamento (UE) 2013/1315) — Testo vigente | Portale Normativo