Art. 9
Disposizioni specifiche di attuazione per lo sviluppo di capacità informatiche
In vigore dal 11 dic 2013
Disposizioni specifiche di attuazione per lo sviluppo di capacità informatiche
1. La Commissione e i paesi partecipanti assicurano che i sistemi d’informazione europei di cui all’allegato II, sezione A, siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente mantenuti.
2. La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, coordina gli aspetti della costituzione e del funzionamento delle componenti unionali elencate all'allegato II, sezione B, e delle componenti non unionali descritte all'allegato II, sezione C, dei sistemi d'informazione europei di cui all'allegato II, sezione A, che sono necessari a garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il costante miglioramento.
3. L'Unione sostiene i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti unionali. I costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti non unionali sono sostenuti dai paesi partecipanti.
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