Art. 8
Disposizioni specifiche di attuazione delle azioni congiunte
In vigore dal 11 dic 2013
Disposizioni specifiche di attuazione delle azioni congiunte
1. La partecipazione alle azioni congiunte di cui all', lettera a), avviene su base volontaria.
2. I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle azioni congiunte funzionari con profilo e qualifiche adeguati.
3. I paesi partecipanti adottano, se del caso, le misure necessarie per l’attuazione di azioni congiunte, in particolare sensibilizzando su tali azioni e garantendo che sia fatto un utilizzo ottimale dei risultati prodotti.
Storico versioni
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