Art. 10
Disposizioni specifiche di attuazione per lo sviluppo di competenze umane
In vigore dal 11 dic 2013
Disposizioni specifiche di attuazione per lo sviluppo di competenze umane
1. La partecipazione alle azioni di formazione comuni di cui all', lettera c), avviene su base volontaria.
2. Ove opportuno, i paesi partecipanti integrano nei propri programmi di formazione nazionali contenuti di formazione sviluppati congiuntamente, tra cui moduli di apprendimento online, programmi di formazione e norme in materia di formazione convenute di comune accordo.
3. I paesi partecipanti assicurano che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e continua necessaria ad acquisire competenze e conoscenze professionali comuni conformemente ai programmi di formazione.
4. I paesi partecipanti provvedono alla formazione linguistica necessaria ai funzionari per garantire un livello di competenza linguistica sufficiente per partecipare al Programma.
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