Art. 12

Tipi di intervento

In vigore dal 11 dic 2013
Tipi di intervento 1.   La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2.   Il sostegno finanziario dell’Unione per le azioni ammissibili di cui all’ assume la forma di: a) sovvenzioni; b) contratti di appalto pubblico; c) rimborso dei costi sostenuti dagli esperti esterni di cui all’. 3.   La percentuale di cofinanziamento per le sovvenzioni è pari al massimo al 100 % dei costi ammissibili in caso di diarie, spese di viaggio e costi per l’alloggio e costi correlati all’organizzazione di eventi. La percentuale di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilita nei programmi di lavoro annuali. 4.   L’allocazione finanziaria per il Programma può coprire anche: a) le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione che siano necessarie per la gestione del Programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi del presente Programma; b) le spese legate alle reti informatiche per l’elaborazione e lo scambio delle informazioni; e c) le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del Programma.
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