Art. 12
Tipi di intervento
In vigore dal 11 dic 2013
Tipi di intervento
1. La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Il sostegno finanziario dell’Unione per le azioni ammissibili di cui all’ assume la forma di:
a)
sovvenzioni;
b)
contratti di appalto pubblico;
c)
rimborso dei costi sostenuti dagli esperti esterni di cui all’.
3. La percentuale di cofinanziamento per le sovvenzioni è pari al massimo al 100 % dei costi ammissibili in caso di diarie, spese di viaggio e costi per l’alloggio e costi correlati all’organizzazione di eventi.
La percentuale di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilita nei programmi di lavoro annuali.
4. L’allocazione finanziaria per il Programma può coprire anche:
a)
le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione che siano necessarie per la gestione del Programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi del presente Programma;
b)
le spese legate alle reti informatiche per l’elaborazione e lo scambio delle informazioni; e
c)
le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del Programma.
Storico versioni
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