Art. 4
Contributo alle attività nell'ambito del Programma
In vigore dal 11 dic 2013
Contributo alle attività nell'ambito del Programma
Esperti esterni possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell’ambito del Programma, laddove ciò sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli . Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione insieme ai paesi partecipanti, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze rilevanti per le specifiche attività.
Storico versioni
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