Art. 4 · Contributo alle attività nell'ambito del Programma

Art. 4

Contributo alle attività nell'ambito del Programma

In vigore dal 11 dic 2013
Contributo alle attività nell'ambito del Programma Esperti esterni possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell’ambito del Programma, laddove ciò sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli . Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione insieme ai paesi partecipanti, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze rilevanti per le specifiche attività.
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