Art. 3
Partecipazione al Programma
In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione al Programma
1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2, purché siano rispettate le condizioni stabilite in tale paragrafo.
2. Il Programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
a)
paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del consiglio di associazione o accordi analoghi;
b)
paesi partner della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell’Unione.
I paesi partner di cui al primo comma, lettera b), partecipano al Programma conformemente alle disposizioni da stabilire con essi a seguito dell'istituzione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione.
Storico versioni
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