Art. 3

Partecipazione al Programma

In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione al Programma 1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2, purché siano rispettate le condizioni stabilite in tale paragrafo. 2.   Il Programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi: a) paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del consiglio di associazione o accordi analoghi; b) paesi partner della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell’Unione. I paesi partner di cui al primo comma, lettera b), partecipano al Programma conformemente alle disposizioni da stabilire con essi a seguito dell'istituzione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione.
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