Art. 14

Programma di lavoro

In vigore dal 11 dic 2013
Programma di lavoro 1.   Ai fini dell’attuazione del Programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi del Programma stabilendo quanto segue: a) le azioni in conformità degli obiettivi generali, specifici e operativi di cui agli ; il metodo di attuazione comprese, ove opportuno, le modalità di istituzione delle squadre di esperti di cui all', lettera a), punto v), e i risultati attesi; b) la ripartizione del bilancio per tipologia di azione; c) la percentuale di cofinanziamento per le sovvenzioni di cui all’, paragrafo 3. 2.   Nell’elaborare il programma di lavoro annuale la Commissione tiene conto dell’impostazione comune in materia di politica doganale. Tale impostazione è soggetta a riesame periodico ed è stabilita in partenariato dalla Commissione e dagli Stati membri nell’ambito del gruppo di politica doganale, composto dai dirigenti delle amministrazioni doganali degli Stati membri, o dai loro rappresentanti, e dai rappresentanti della Commissione. La Commissione informa regolarmente il gruppo di politica doganale delle misure relative all’attuazione del Programma.
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