Art. 9 · Disposizioni specifiche di attuazione per lo sviluppo di capacità informatiche

Art. 9

Disposizioni specifiche di attuazione per lo sviluppo di capacità informatiche

In vigore dal 11 dic 2013
Disposizioni specifiche di attuazione per lo sviluppo di capacità informatiche 1.   La Commissione e i paesi partecipanti assicurano che i sistemi d’informazione europei di cui all’allegato II, sezione A, siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente mantenuti. 2.   La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, coordina gli aspetti della costituzione e del funzionamento delle componenti unionali elencate all'allegato II, sezione B, e delle componenti non unionali descritte all'allegato II, sezione C, dei sistemi d'informazione europei di cui all'allegato II, sezione A, che sono necessari a garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il costante miglioramento. 3.   L'Unione sostiene i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti unionali. I costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti non unionali sono sostenuti dai paesi partecipanti.
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