Art. 52

Strumenti finanziari

In vigore dal 11 dic 2013
Strumenti finanziari 1.   Gli strumenti finanziari possono assumere una delle forme di cui al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e sono attuati conformemente a tale titolo, e possono essere combinati tra loro e con altre sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito del regolamento (UE) n. 1291/2013. 2.   In deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sia le entrate che i rimborsi annuali generati da uno strumento finanziario istituito in virtù del regolamento (UE) n. 1291/2013 sono destinati, conformemente all', paragrafo 4, del regolamento n. 966/2012, a detto strumento finanziario. 3.   In deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sia le entrate e chi rimborsi annuali generati dal meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito a norma della decisione n. 1982/2006/CE e dallo strumento relativo alle fasi iniziali a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF1), istituito a norma della decisione n. 1639/2006/CE, sono assegnati, conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, agli strumenti finanziari successivi a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.
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