Art. 51
Appalti, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative
In vigore dal 11 dic 2013
Appalti, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative
1. Gli appalti eseguiti dalla Commissione a nome proprio o congiuntamente con gli Stati membri sono soggetti alle regole in materia di appalti pubblici di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012.
2. Il finanziamento dell’Unione può assumere la forma di appalti pre-commerciali o approvvigionamenti di soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati.
Le procedure di appalto:
a)
rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria e proporzionalità, le norme sulla concorrenza e, se del caso, le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE o, quando la Commissione agisce per proprio conto, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
b)
possono prevedere condizioni specifiche come per il luogo di esecuzione delle attività appaltate che, nel caso degli appalti precommerciali, è limitato al territorio degli Stati membri e dei paesi associati a Orizzonte 2020, in casi debitamente giustificati dagli obiettivi delle azioni;
c)
possono autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura ("multiple sourcing").
d)
prevedono l’assegnazione dei contratti all’offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi.
3. Salvo disposizione contraria dell’invito a presentare offerte, i risultati prodotti da appalti effettuati dalla Commissione sono di proprietà dell’Unione.
4. Disposizioni specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso e concessione di licenze sono stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti pre-commerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale. Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all’appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, esso trasferisce la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Disposizioni specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso e concessione di licenze sono stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti pre-commerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale.
Storico versioni
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