Art. 52 · Strumenti finanziari

Art. 52

Strumenti finanziari

In vigore dal 11 dic 2013
Strumenti finanziari 1.   Gli strumenti finanziari possono assumere una delle forme di cui al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e sono attuati conformemente a tale titolo, e possono essere combinati tra loro e con altre sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito del regolamento (UE) n. 1291/2013. 2.   In deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sia le entrate che i rimborsi annuali generati da uno strumento finanziario istituito in virtù del regolamento (UE) n. 1291/2013 sono destinati, conformemente all', paragrafo 4, del regolamento n. 966/2012, a detto strumento finanziario. 3.   In deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sia le entrate e chi rimborsi annuali generati dal meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito a norma della decisione n. 1982/2006/CE e dallo strumento relativo alle fasi iniziali a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF1), istituito a norma della decisione n. 1639/2006/CE, sono assegnati, conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, agli strumenti finanziari successivi a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.
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