Art. 50

Premi

In vigore dal 11 dic 2013
Premi 1.   Il finanziamento dell’Unione può assumere la forma di premi come definiti al titolo VII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. 1268/2012. 2.   Eventuali premi assegnati sono subordinati all’accettazione degli obblighi appropriati in materia di pubblicità. Per quanto concerne la diffusione dei risultati, si applica il titolo III del presente regolamento. Il programma di lavoro o il piano di lavoro possono contenere obblighi specifici in materia di sfruttamento e di diffusione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1290:oj#art-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 50 Regolamento (UE) 2013/1290 — Premi | Portale Normativo