Art. 27

Costi di personale diretti ammissibili

In vigore dal 11 dic 2013
Costi di personale diretti ammissibili 1.   Fatte salve le condizioni di cui all', i costi di personale diretti ammissibili sono limitati ai salari più i contributi sociali e altri costi inclusi nella retribuzione del personale assegnato all'azione, risultanti dal diritto nazionale e dal contratto di lavoro. 2.   Fatte salve le condizioni di cui all', la retribuzione aggiuntiva del personale dei partecipanti che sono soggetti giuridici senza scopo di lucro assegnato all'azione, inclusi i pagamenti sulla base di contratti complementari a prescindere dalla loro natura, può parimenti essere considerata alla stregua di costi di personale diretti ammissibili, fino all'importo indicato al paragrafo 3, se soddisfa le seguenti condizioni aggiuntive: a) rientra nelle pratiche abituali del partecipante in materia di retribuzione ed è sistematicamente pagata ogni qual volta sia richiesto lo stesso tipo di lavoro o competenza; b) i criteri usati per calcolare i pagamenti supplementari sono oggettivi e applicati in generale dal partecipante, a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata. 3.   La retribuzione aggiuntiva può essere ammissibile fino a 8 000 EUR all'anno per persona. Con riguardo a una persona che non lavora esclusivamente per l'azione si applica un limite orario. Il limite orario è calcolato dividendo 8 000 EUR per il numero di ore produttive annuali calcolate conformemente all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1290:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 27 Regolamento (UE) 2013/1290 — Costi di personale diretti ammissibili | Portale Normativo