Art. 27 · Costi di personale diretti ammissibili

Art. 27

Costi di personale diretti ammissibili

In vigore dal 11 dic 2013
Costi di personale diretti ammissibili 1.   Fatte salve le condizioni di cui all', i costi di personale diretti ammissibili sono limitati ai salari più i contributi sociali e altri costi inclusi nella retribuzione del personale assegnato all'azione, risultanti dal diritto nazionale e dal contratto di lavoro. 2.   Fatte salve le condizioni di cui all', la retribuzione aggiuntiva del personale dei partecipanti che sono soggetti giuridici senza scopo di lucro assegnato all'azione, inclusi i pagamenti sulla base di contratti complementari a prescindere dalla loro natura, può parimenti essere considerata alla stregua di costi di personale diretti ammissibili, fino all'importo indicato al paragrafo 3, se soddisfa le seguenti condizioni aggiuntive: a) rientra nelle pratiche abituali del partecipante in materia di retribuzione ed è sistematicamente pagata ogni qual volta sia richiesto lo stesso tipo di lavoro o competenza; b) i criteri usati per calcolare i pagamenti supplementari sono oggettivi e applicati in generale dal partecipante, a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata. 3.   La retribuzione aggiuntiva può essere ammissibile fino a 8 000 EUR all'anno per persona. Con riguardo a una persona che non lavora esclusivamente per l'azione si applica un limite orario. Il limite orario è calcolato dividendo 8 000 EUR per il numero di ore produttive annuali calcolate conformemente all'.
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