Art. 27
Costi di personale diretti ammissibili
In vigore dal 11 dic 2013
Costi di personale diretti ammissibili
1. Fatte salve le condizioni di cui all', i costi di personale diretti ammissibili sono limitati ai salari più i contributi sociali e altri costi inclusi nella retribuzione del personale assegnato all'azione, risultanti dal diritto nazionale e dal contratto di lavoro.
2. Fatte salve le condizioni di cui all', la retribuzione aggiuntiva del personale dei partecipanti che sono soggetti giuridici senza scopo di lucro assegnato all'azione, inclusi i pagamenti sulla base di contratti complementari a prescindere dalla loro natura, può parimenti essere considerata alla stregua di costi di personale diretti ammissibili, fino all'importo indicato al paragrafo 3, se soddisfa le seguenti condizioni aggiuntive:
a)
rientra nelle pratiche abituali del partecipante in materia di retribuzione ed è sistematicamente pagata ogni qual volta sia richiesto lo stesso tipo di lavoro o competenza;
b)
i criteri usati per calcolare i pagamenti supplementari sono oggettivi e applicati in generale dal partecipante, a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata.
3. La retribuzione aggiuntiva può essere ammissibile fino a 8 000 EUR all'anno per persona. Con riguardo a una persona che non lavora esclusivamente per l'azione si applica un limite orario. Il limite orario è calcolato dividendo 8 000 EUR per il numero di ore produttive annuali calcolate conformemente all'.
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