Art. 28
Finanziamento dell’azione
In vigore dal 11 dic 2013
Finanziamento dell’azione
1. Il finanziamento di un’azione non può superare i costi totali ammissibili, una volta detratte le entrate dell’azione.
2. Sono considerate entrate dell’azione:
a)
le risorse messe a disposizione da terzi ai partecipanti sotto forma di trasferimenti finanziari o contributi in natura a titolo gratuito, il cui valore è stato dichiarato come costi ammissibili dal partecipante, a condizione che siano stati conferiti da terzi appositamente per essere utilizzati nell’azione;
b)
il reddito generato dall’azione, ad eccezione del reddito generato dallo sfruttamento dei risultati dell’azione;
c)
il reddito generato dalla vendita di beni acquistati nell’ambito della convenzione di sovvenzione per un valore massimo equivalente al costo inizialmente imputato all’azione da parte del partecipante.
3. Per tutte le attività finanziate nell’ambito di un’azione è applicato un unico tasso di rimborso dei costi ammissibili per azione. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.
4. La sovvenzione nell’ambito di Orizzonte 2020 può raggiungere al massimo il 100 % dei costi ammissibili totali, fatto salvo il principio di cofinanziamento.
5. La sovvenzione nell’ambito di Orizzonte 2020 è limitata a un massimo del 70 % dei costi ammissibili totali per le azioni di innovazione e le azioni di cofinanziamento del programma.
In deroga al paragrafo 3, la sovvenzione nell’ambito di Orizzonte 2020 può raggiungere per le azioni di innovazione un massimo del 100 % dei costi ammissibili totali per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, fatto salvo il principio del cofinanziamento.
6. I tassi di rimborso stabiliti dal presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso forfettario, a costi unitari o su importo forfettario è fissato per la totalità o una parte dell’azione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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