Art. 29
Costi indiretti
In vigore dal 11 dic 2013
Costi indiretti
1. I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi.
2. In deroga al paragrafo 1, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di un importo forfettario o in base ai costi unitari se previsto nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.
Storico versioni
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